Procedure equiparate fra dottori commercialisti e notai per il pagamento dell'imposta di registro in relazione agli atti di trasferimento di quote di srl. Tale possibilità è definita con il provvedimento prot. 42914/2009, del 1/4/09, pubblicato sul sito della stessa agenzia il 2/4, come previsto dal decreto anticrisi (art. 16, comma 10- bis, dl 185 del 2008). Con tale documento è stata completata, infatti, la predisposizione del modello informatico da trasmettere in via telematica per la registrazione degli atti di trasferimento con firma digitale, da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate. Gli obblighi telematici. Il legislatore ha esteso il trattamento fiscale degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica (art. 2470 c.c., 2° co.) agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis l.133 del 6/8/2008. Gli intermediari abilitati trasmetteranno, quindi, in via telematica gli atti di trasferimento delle partecipazioni ed effettueranno contestualmente il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate. L'atto, che deve essere registrato entro venti giorni dalla stipula, presso l'agenzia delle entrate, deve presentare la firma digitale dell'intermediario e la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti. L'atto dovrà, comunque, essere successivamente depositato dal professionista (sempre munito di firma digitale, per la trascrizione) al registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della srl, entro trenta giorni.Ai fini della registrazione degli atti di trasferimento in questione, gli intermediari devono essere iscritti nell'Albo professionale di riferimento e non aver subito provvedimenti di sospensione o di radiazione che, in base all'art. 8 del decreto 31/7/1998, comportano la revoca dell'abilitazione dal servizio telematico Entratel.Da precisare, che i professionisti diventano responsabili per il pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del T.u. dell'imposta di registro (dpr 26/4/86, n. 131).Procedura informatica. Per eseguire telematicamente gli adempimenti in commento gli intermediari devono essere abilitati al servizio Entratel, chi ancora non lo fosse può richiedere l'abilitazione all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.Entro 20 giorni dalla stipula, l'intermediario invia telematicamente il modello informatico che riporta i dati dell'atto da registrare e del versamento dei tributi (imposta di registro e di bollo). L'autoliquidazione dei tributi comporta l'addebito sul conto del professionista. In caso di esito positivo della trasmissione, l'Agenzia delle Entrate invierà agli intermediari, sempre in via telematica, le comunicazioni di avvenuta ricezione dell'atto, contenenti gli estremi della registrazione e le successive attestazioni dell'esito dell'addebito delle imposte. Se la trasmissione fosse scartata, gli intermediari riceveranno telematicamente le comunicazioni che ne attestano le cause (mancato riconoscimento del codice di autenticazione, file inviato più volte, mancata o erronea indicazione dei dati per il pagamento imposte).Tempi e periodo sperimentale. Il provvedimento entrerà in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it) ossia dal 31 maggio prossimo. Nel frattempo, comunque, a partire dalla data di pubblicazione, grazie ad un'intesa, in corso di definizione, tra l'Agenzia delle entrate e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sarà possibile effettuare sperimentazioni finalizzate alla verifica degli adempimenti previsti. La registrazione degli atti effettuata in regime di sperimentazione avrà validità a tutti gli effetti di legge